2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il …
codice civile art. 2050: responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose 1. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un' attività peric Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per il monitoraggio degli accessi. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Codice civile. [codice civile]Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO NONO. Dei fatti illeciti Articolo 2050 Danno da ritardo ex art. 2 bis … Art. 2505 bis codice civile - Incorporazione di società ... Dispositivo dell'art. 2505 bis Codice civile. rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357 quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile" – si sono indicate le condizioni cui dette fusioni devono sottostare Art. 2050. Responsabilita' per l'esercizio di attivita ... Sentenze, Leggi e Informazioni sul diritto. #Facciamoloinrete dubbi e consigli sull'uso della rete ai tempi del COVID19
Dispositivo dell'art. 2050 Codice civile. L'art. 2050 parla di « altri », e tali possono ritenersi non solamente i terzi estranei alla industria, ma anche i preposti, i commessi. Se costoro sono i preposti alla esecuzione dell'attività, chi la svolge, per le finalità che si propone, pel complesso dei mezzi che adopera, è il padrone. Art. 2050 CC | Articolo 2050 del Codice Civile ... Art. 2050 Articolo 2050 del Codice Civile Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Art. 2050 codice civile: Responsabilità per l'esercizio di ... (1) Dalla disciplina di cui all'art. 2050 restano escluse quelle attività le quali, pur se pericolose in sé o per definizione legislativa, siano tuttavia regolate, quanto alla responsabilità, da norme particolari contenute nello stesso codice civile. Pertanto, l’indagine sulle attività pericolose ex art. 2050 è residuale.
rispetto dei termini e modalità di legge (art. 2437-quater del codice civile), salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2437-bis, comma 3, del codice civile. La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni, nonché la data di valuta, sarà tempestivamente Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell ... 1 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno Nuovo Codice Civile Art. 2501-bis (1) Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento - [1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
NORMATTIVA REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942 ) Il nuovo art. 2086 c.c. dopo il Codice della crisi d’impresa e 2257, 2380 bis, 2409 bis e all’art. 2475 del codice civile, disponendo: “Assetti organizzativi societari 1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente Codice Civile Titolo IX-bis - Ordini di protezione contro ...
L'ATTIVITA' EDILE (ANCHE DI RECINZIONE CANTIERE O SCAVO) E ...